Aggiornamento dei requisiti legali (febbraio 2021)

Google fornisce versioni tradotte del Centro assistenza, che non sono però pensate per modificare i contenuti delle nostre norme. L'inglese rappresenta la lingua ufficiale e la relativa versione è quella utilizzata per l'applicazione delle nostre norme. Per visualizzare questo articolo in un'altra lingua, utilizza il menu a discesa della lingua in fondo alla pagina.

A partire dal 28 febbraio 2021, Google aggiornerà le norme per i requisiti legali in modo da attirare l'attenzione sulle prescrizioni della direttiva sui servizi di media audiovisivi ("direttiva AVMS") nella UE e nel Regno Unito. Si ricorda agli inserzionisti che devono rispettare le leggi locali.

Per gli inserzionisti che pubblicano annunci nell'Unione europea e nel Regno Unito, ciò potrebbe significare che devono rispettare i requisiti della direttiva AVMS secondo le modalità del paese scelto come target. Di seguito riportiamo come riferimento l'articolo 9 della direttiva.

Questo non è un elenco esaustivo dei requisiti legali locali di ciascun paese e gli inserzionisti sono comunque responsabili di informarsi e di rispettare le normative dei paesi in cui opera l'attività, nonché di tutte le aree geografiche scelte come target degli annunci.

Articolo 9

1. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:
(a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
(b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;
(c) le comunicazioni commerciali audiovisive:
(i) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;
(ii) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
(iii) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
(iv) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;
(d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco, nonché per le sigarette elettroniche e le relative cartucce di ricarica;
(e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;
(f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media;
(g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto direttamente i minori ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano direttamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

(Pubblicato a dicembre 2020)

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