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Propaganda politica definita ai sensi del Regolamento (UE) 2024/900:
- Annunci pubblicati da, a favore di o per conto di un attore politico (definito di seguito), a meno che l'annuncio non sia di natura puramente privata o puramente commerciale; oppure
- Annunci che sono passibili di influenzare e concepiti per influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum, di un comportamento di voto o di un processo legislativo o regolamentare a livello europeo, nazionale, regionale o locale.
Attore politico UE
Ai sensi del Regolamento (UE) 2024/900, per attore politico si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti nell'UE:
- un partito politico o una persona giuridica correlata direttamente o indirettamente alla sfera di attività di quel partito politico;
- un'alleanza politica;
- un partito politico europeo;
- un candidato o un titolare di una carica elettiva a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale o di una posizione di leadership all'interno di un partito politico;
- un membro delle istituzioni dell'UE, fatta eccezione per la Corte di giustizia dell'Unione Europea, della Banca centrale europea e della Corte dei conti, o di un governo di uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale;
- un'organizzazione di campagna politica con o senza personalità giuridica, costituita esclusivamente allo scopo di influenzare il risultato di un'elezione o di un referendum;
- qualsiasi persona fisica o giuridica che rappresenti una delle persone o delle organizzazioni di cui ai punti precedenti, o che agisca per conto di queste ultime, e che promuova gli obiettivi politici di una di quelle persone o organizzazioni.
Annunci che presentano uno qualsiasi dei seguenti elementi:
- un partito politico, una coalizione, un funzionario eletto in carica o un candidato al Parlamento Europeo o a una carica elettiva nazionale in uno Stato membro dell'UE; oppure
- un quesito referendario su cui esprimere il voto, un gruppo di campagne referendarie o un invito a votare a un referendum nazionale oppure a un referendum regionale o provinciale sulla sovranità.
Eccezioni
I seguenti annunci possono essere pubblicati previa riuscita della procedura di richiesta riportata di seguito:
- messaggi provenienti da fonti ufficiali degli Stati membri o dell'UE che sono strettamente limitati all'organizzazione e alle modalità di partecipazione a elezioni o referendum, compreso l'annuncio delle candidature o del quesito referendario, oppure hanno lo scopo di promuovere la partecipazione a elezioni o referendum; e
- comunicazione pubblica che mira a fornire informazioni ufficiali al pubblico da parte di qualsiasi autorità pubblica di uno Stato membro, a suo favore o per suo conto oppure da parte dell'UE, a suo favore o per conto di quest'ultima, anche da parte di membri del governo di uno Stato membro, a loro favore o per loro conto, purché quelle comunicazioni non siano passibili di influenzare e concepite per influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum, un comportamento di voto o un processo legislativo o normativo.
Se ritieni di soddisfare questi requisiti, puoi richiedere un'esenzione o presentare ricorso contro la decisione relativa alle norme.